Art. 1.

      1. Al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione e il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità dei luoghi ritenuti a rischio di azioni terroristiche, nonché il livello di efficacia delle misure di sicurezza, è istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo, un apposito albo delle strutture pubbliche e private che operano in situazioni o in settori potenzialmente a rischio di attentati di matrice terroristica, di seguito denominato «albo».
      2. A fini esemplificativi e non esaustivi si indicano come potenzialmente a rischio di attentati di matrice terroristica le strutture portuali e aeroportuali, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali di grandi dimensioni, gli eventi sportivi e culturali di grande richiamo, nonché le aziende che gestiscono imprese di telediffusione e di radiodiffusione a livello nazionale.